ACP in quanto socio fondatore di CNA Professioni, ha con CNA una relazione privilegiata nei termini di supporto reciproco e di consulenza.
Riportiamo in questa sezione domande e risposte che i consulenti di CNA hanno fornito ai nostri iscritti:
R: La prestazione di counseling non è di natura sanitaria (dunque non rientra nella esenzione IVA prevista), e le spese per attività di counseling non sono spese sanitarie (dunque non possono godere della detrazione prevista dal TUIR). Di seguito le discipline IVA ed Imposte sui redditi a cui si fa riferimento. NB le attività e le prestazioni degli psicologi possono avere natura e trattamento diverso.
IVA
Art. 10. Comma 1, n 18), DPR 633/72; tale disposizione definisce esenti dall’imposta “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.”
IRPEF
Art. 15, comma 1, lettera c), TUIR; tale norma prevede che dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle “spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. […]”
A disposizione per chiarimenti, cordiali saluti
CNA Servizi Arezzo SCRL