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REGOLAMENTO della ASSOCIAZIONE dei COUNSELOR PROFESSIONISTI

PREMESSA

La Associazione dei Counselor Professionisti si propone come luogo di formazione, aggiornamento e supervisione per la pratica del counselor, per la sua professionalizzazione e la sua formazione permanente. La Associazione dei Counselor Professionisti è ordinata su base democratica. La associazione riconosce i criteri individuati dal “Protocollo d’intesa per il riconoscimento reciproco delle associazioni italiane di counseling” del 2 luglio 2007 e i criteri dei maggiori enti di riconoscimento dei counselor come EAC (European Association for Counseling), NBCC -I (National Board for Certified Counselor International) ed EBCC (European Board for Certified Counselor)  .

ART. 1 REGISTRO DEI COUNSELOR PROFESSIONISTI

Il Registro dei Counselor Professionisti, è aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate da ciascun iscritto, a seguito dell’iscrizione presso la Associazione. Il versamento della quota dà diritto a partecipare alle votazioni in Assemblea Generale. Il registro è tenuto dalla Associazione. Sul sito della associazione sono inseriti gli iscritti che hanno dato il loro esplicito consenso.

ART. 2 QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa si modifica conformemente alla decisione del Consiglio Direttivo. La quota è pagata da tutti gli associati.

ART.  3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

I livelli progressivi di formazione sono:

1.      La formazione alle COUNSELING SKILLS Con questa espressione si intendono i percorsi di formazione alle abilità di counselor offerti a qualsiasi altra figura professionale che forniscono abilità di counseling. (fino a 150 ore).

2.      La formazione per il DIPLOMA DI COUNSELOR, che si configura come un percorso triennale di formazione al counseling attuato nelle diverse scuole e raccomandato dalle associazioni internazionali all’interno del quale debbono essere prevalenti le discipline specificamente afferenti al counseling oltrechè le discipline delle aree di conoscenza di base (area sociologica e/o relazionale, area pedagogica e/o dello sviluppo, area psicologica, area antropologica e/o filosofica, area della metodologia della ricerca e/o dell’analisi di qualità, area medicofisiologica e/o patologica. Da questo livello di formazione si può associarsi alla Associazione. (minimo di 450 ore).

3.      A tale formazione si aggiunge la PRATICA PROFESSIONALE SUPERVISIONATA. Formazione esperienziale, crescita personale e pratica professionale successive al counseling di base. Questo livello perviene alle ore di formazione e tirocinio professionale supervisionato raccomandate dalle Associazioni Internazionali: un percorso individuale di lavoro su di sé, l’attivazione da parte del formando di un tirocinio di counseling e la supervisione del counselor. Uno dei contenuti della pratica del counselor è il cyber-counseling: 250 ore di pratica per l’intervento del counselor attraverso il web (ad esempio intervenire in chat, forum, instant messaging, social network, .. ).

4.      Questo è il livello di formazione raccomandato a tutti gli associati. (minimo di 500 ore). Qualora si raggiunga un monte orario minimo di 1000 ore si può essere iscritti come Counselor Trainer.

5.      E’ obbligatorio un aggiornamento annuale minimo di 25 ore, di FORMAZIONE PERMANENTE per il professionista counselor. L’aggiornamento potrà essere espletato sotto forma di convegni nazionali o internazionali, laboratori esperienziali, incontri seminariali, nelle sedi della Scuola di Counseling della Associazione o in scuole diverse.

La Associazione riconosce la formazione, la pratica supervisionata e l’aggiornamento eventualmente acquisito dall’allievo, in differenti scuole di Counseling, qualora esse rispettino i livelli minimi riconosciuti dai maggiori circuiti di Counseling Nazionale e Internazionale, così come riportato in Premessa.

La pratica di riconoscimento verrà seguita dall’apposita Commissione Tecnico- Scientifica.

ART . 4 METODOLOGIA PROFESSIONALE, CONTENUTI E SETTING

1.      Il counselor opera mediante cicli di incontri scanditi e/o dai tempi dell’anno e dalle fasi e circostanze della vita del cliente.

2.      A seconda dei bisogni del cliente, vengono individuati ad hoc cicli brevi di incontri anche ripetibili.

3.      Il setting del counseling è la relazione, che può avvenire in qualsiasi spazio protetto, e non necessariamente in uno studio, individuato come idoneo dal counselor e dal cliente.

4.      Il counselor  è tenuto a far rispettare al cliente i tempi, gli spazi e i modi (l’appuntamento, il pagamento e la durata) dell’intervento di counseling.

5.      I contenuti del counseling sono ben precisati nella definizione: "Il Counseling è una relazione d’aiuto che muove dall’analisi dei problemi del cliente, si propone di costruire una nuova visione di tali problemi e di attuare un piano di azione per realizzare le finalità desiderate dal cliente (prendere decisioni, migliorare relazioni, sviluppare la consapevolezza, gestire emozioni e sentimenti, superare conflitti)".

a.      analisi dei problemi significa ricognizione ed investigazione, anche mediante autobiografia e colloqui delle relazioni del cliente, della sua economia, del suo lavoro, della sua formazione, della sua educazione, delle sue competenze, della fase di vita che sta attraversando, della sua visione del mondo e di se stesso.

b.      nuova visione significa la riorganizzazione delle sue visioni utilizzando comunicazione simbolica (costruzione di scenari), comunicazione dinamica (sostegno, incoraggiamento, tranquillizzazione), narrativa (espressione dei problemi del cliente in forma compiuta, racconto di se, storia…)

c.      attuare un piano di azione significa l’esplorazione dialogica dei futuri possibili e l’elaborazione di strategie economiche, sociali, di lavoro, esistenziali, spirituali, conoscitive, di studio, di formazione, di immagine, di atteggiamento.

d.      prendere decisioni significa semplicemente “prendere decisioni” e non modificare il profilo cognitivo della persona.

e.      migliorare relazioni significa apprendere la disponibilità, la complementarità, l’integrazione con gli altri, la mediazione, il riconoscimento, l’incontro, la dialogicità.

f.        sviluppare la consapevolezza implica il miglioramento della conoscenza di sé, la produzione di coscienza, l’estensione del proprio orizzonte mentale.

g.      gestire emozioni e sentimenti significa riconoscere e distinguere i primi dai secondi e non farsi travolgere dall’incertezza, dall’irruenza, dal dubbio, dal sentimentalismo, dalla noia, dall’imbarazzo e dalla condiscendenza verso altri. A tale proposito il linguaggio non diagnostico è un fondamentale contributo per evitare ogni forma di conflitto con la diagnosi psicologica.

h.      superare conflitti non significa necessariamente risolverli ma solo lasciarli alle proprie spalle attraverso il counseling dantesco (non ti curar di loro ma guarda e passa) oppure la capacità cristiana di amare i propri nemici (stare alla giusta distanza da loro) oppure l’etica non violenta ghandiana (non perdere tempo a combattere i tuoi nemici ma occupa il tuo tempo a farti nuovi amici).

ART.5 RAPPORTO CON LE ALTRE PROFESSIONI

La definizione di counseling adottata nello Statuto della Associazione, implica la non interferenza con le diverse professioni ma la stretta collaborazione con esse. Il counseling si connota come una professione per le professioni, una professione al servizio delle professioni, ad esse ancillare. Possono accedere alla formazione in counseling solo coloro che, possedendo un diploma di scuola media superiore, vogliano accedere ad una formazione esperienziale e laboratoriale per divenire esperti nella pratica relazionale. Ogni persona che accede al percorso di counseling è tenuta ad effettuare un personale bilancio di competenze, al fine di individuare i crediti maturati nel proprio percorso di vita in esperienze di volontariato o in ambito lavorativo.

Gli ambiti di applicazione della professione di counseling sono tutti quelli che si sviluppano in relazione con le altre professioni.

ART. 6 RELAZIONI CON LE PROFESSIONI ORDINISTICHE

Il counselor iscritto alla Associazione dei Counselor Professionisti, deve essere informato sulle attività ritenute riservate alle professioni ordinistiche[1] (ad esempio psicologo e cioè: consulenza psicologica; insegnare psicologia in qualsiasi contesto sia formativo che esperienziale; fare anamnesi, diagnosi o prognosi psicologica, anche utilizzando test psicodiagnostica; esercitare la psicoterapia; selezione del personale e assestment; oppure medico e cioè prescrizione di farmaci; oppure avvocato e cioè consulenza legale, patrocinio, ecc..) e deve attenersi alla specificità professionale del counselor come definita  nell’articolo 2 capo II.

ART. 7 ACCESSO AGLI ATTI

Per l’accesso formale agli atti o per effettuare copia degli stessi, si dovrà inoltrare richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’attenzione del Consiglio Direttivo presso la sede della Associazione dei Counselor Professionisti.

ART. 8 ENTI E SCUOLE DI COUNSELING

Possono essere convocati dal Consiglio Direttivo, come consulenti, i presidenti delle Scuole di Counseling, Associazioni, Cooperative, Enti, per essere ascoltati in tema di condivisione di standard e di qualità, o sui temi della professione di counselor.

 

Il presente regolamento è stato recepito dalla Assemblea Generale in data 13.02.2010

 

Il presidente

Emanuela Mazzoni

 


[1] Le 27 professioni ordinistiche sono: Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari, Architetti, Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Farmacisti, Infermieri e vigilanti dell’infanzia, Geologi, Geometri, Ingegneri, Medici Chirurghi e Odontoiatri, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Notariato, Periti Industriali, Psicologi, Assistenti Sociali, Promotori finanziari, chimici, biologi, Medici Veterinari, Consulenti del lavoro, Attuari, Giornalisti, Agrotecnici,  Tecnologi Alimentari, Consulenti in proprietà industriale, Avvocati.