STATUTO dell'ASSOCIAZIONE dei COUNSELOR PROFESSIONISTI
TITOLO I – DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
ART. 1 – PREMESSA e NOZIONE
L’associazione dei Counselor Professionisti è un’associazione di soggetti, accomunati dalla formazione, specializzazione e pratica professionale di attività attinenti al miglioramento relazionale. Il counselor è il professionista che mediante ascolto, sostegno ed orientamento, migliora le relazioni extra-personali (le relazioni nella coppia, nella famiglia, nei gruppi, nelle formazioni sociali e nelle istituzioni) ed intrapersonali (la relazione di ogni persona con se stessa). Per potersi associare all’associazione dei counselor professionisti, è necessario essere muniti di diploma di istruzione secondaria superiore e di diploma rilasciato da una scuola di counseling conforme agli standard nazionali e internazionali di formazione al counseling. L’associazione dei counselor professionisti è libera associazione priva di scopo di lucro, organizzata secondo criteri di rappresentatività, democraticità e sussidiarietà. L’associazione dei counselor professionisti ha sede in via Cupa di Sopra, 2 Loc. Antria, 52100, Arezzo. La sede può essere variata con provvedimento del Presidente, da comunicarsi al Consiglio Nazionale e alle Autorità Amministrative che, a qualunque funzione o titolo, preposte, debbano essere informate.
ART. 2 - SCOPO
Principali finalità:
1. potenziare, tutelare e sostenere i professionisti counselor che ad essa aderiscono e la professione del counseling.
2. verificare la congruenza della formazione dei counselor attraverso i due anni di pratica supervisionata, post- diploma di counseling indicando gli eventuali contenuti mancanti e garantendo la formazione a counselor trainer e la formazione permanente (si veda il Regolamento).
3. Definire la professione di counselor
4. perseguire lo sviluppo e la diffusione di relazioni di aiuto con forte riferimento alle metodologie del counseling relazionale. Si propongono come obiettivo la costruzione di percorsi di qualità del professionista counselor in linea con gli standards internazionali della NBCC- I, della EAC e della EBCC, a cui l’associazione aderisce.
5. sostenere e partecipare alle singole iniziative di quanti formano counselor creando e distinguendo una categoria di professionisti qualificati;
6. tutelare il titolo di studio e l’esercizio professionale degli associati che si dedicano alla libera professione in forma totale, preminente o complementare;
7.
seguire
attivamente il principio secondo il quale l’esercizio della professione
sia consentito solamente a chi possiede
titoli e competenza, secondo le leggi vigenti e per la tutela
dell’interesse dei destinatari del servizio e dell’immagine della
categoria;
8. suscitare l’interesse dell’opinione pubblica sul counseling relazionale tramite conferenze, convegni nazionali ed internazionali, attività televisive, radiofoniche, festival, spettacoli, attività editoriale, ed ogni altra attività che sia ritenuta idonea;
9. incrementare lo studio, il progresso e la ricerca scientifica del counseling professionale, aggiornando gli associati con studi comparati sul progresso raggiunto in campo internazionale;
10.
appoggiare
e promuovere le iniziative che rechino vantaggio all’affermazione della
categoria e della
professione;
11. collaborare con le varie associazioni di categoria per la soluzione di problemi di comune interesse;
12. promuovere e proporre ai propri associati iniziative di qualificazione e certificazione professionale;
13. intraprendere ogni iniziativa utile per promuovere la professione, la professionalità, la certificazione e la qualificazione degli associati e di tutti gli esercenti attività riconducibili alla professione di counselor, alla luce delle acquisizioni giuridiche, anche di livello europeo, e sociali in materia di servizi e professioni, anche promuovendo la costituzione di associazioni di secondo grado e partecipandovi, e sostenendo le iniziative politiche, amministrative e giuridiche idonee a determinare il progresso della condizione professionale degli associati;
14. Curare e promuovere la formazione permanente degli associati, i quali hanno l’obbligo di procedere all’aggiornamento professionale costante.
15. Provvedere ad individuare il tipo di assicurazione più idonea per i professionisti
L’associazione dei counselor professionisti, costituisce, adegua e incrementa la propria struttura organizzativa e operativa in modo da perseguire in maniera efficace ed adeguata le finalità di cui al presente statuto. L’associazione dei counselor professionisti, adotta un codice deontologico che preveda sanzioni proporzionate alle violazioni commesse e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet ed, eventualmente, con altri mezzi; con le stesse modalità cura altresì la pubblicazione delle principali deliberazioni relative alle elezioni degli organi dell’Associazione e alla individuazione dei titolari delle cariche sociali e dei bilanci.
ART. 3 – SIMBOLO
L’associazione dei counselor professionisti, è contraddistinta dal seguente simbolo: spirale circolare che parte dal centro in direzione oraria e si conclude con una freccia rivolta verso l’esterno.
ART. 4 - OGGETTO DELLA PROFESSIONE e DEFINIZIONE PROFESSIONALE
I membri dell’associazione riconoscono come oggetto d’intervento la relazione interpersonale e intrapersonale e come definizione di counseling la seguente: “Il Counseling è una relazione d’aiuto che muove dall’analisi dei problemi del cliente, si propone di costruire una nuova visione di tali problemi e di attuare un piano di azione per realizzare le finalità desiderate dal cliente (prendere decisioni, migliorare relazioni, sviluppare la consapevolezza, gestire emozioni e sentimenti, superare conflitti)”. Il counseling è una metodologia relazionale e umanistica che si attua all’interno del rapporto tra counselor e cliente. La definizione adottata implica la non interferenza con altre professioni ma la stretta collaborazione con esse.
ART. 5 - INCOMPATIBILITA’ PROFESSIONALE
La libera professione di
counselor è incompatibile con l’esercizio di altre attività e
professioni che
ledono il prestigio ed il decoro della professione stessa.
TITOLO II ORGANI E STRUTTURA
Capo I NORME GENERALI
ART. 6 – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE E ARTICOLAZIONI TERRITORIALI REGIONALI
L’associazione dei
counselor professionisti, organizza gli associati e le proprie attività
attraverso i seguenti livelli:
a) sedi regionali: ove istituite sono le sedi responsabili
dell'attuazione ed esecuzione concreta delle scelte per l'affermazione
delle attività e delle politiche dell'associazione a livello regionale,
cui si perviene attraverso la valorizzazione e l’organizzazione degli
associati e attraverso l’elaborazione e la realizzazione delle proposte,
in armonia con le politiche e le scelte di livello nazionale.
Rappresentano sotto il profilo culturale e scientifico l’associazione
dei counselor professionisti, nei confronti dei livelli istituzionali e
della società civile sul territorio.
b) sede nazionale: rappresenta l’identità politica e culturale complessiva dell’Associazione e ne garantisce l’unità: è inoltre la sede della sintesi e dell'elaborazione delle strategie di sviluppo dell’associazione dei counselor professionisti.
Nella sua azione di governo complessivo la sede nazionale interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dal livello decentrato e rappresenta l’Associazione nei confronti di tutti i livelli istituzionali e della società civile, con particolare riferimento alla dimensione nazionale e sopranazionale.
Potranno essere istituite ulteriori sedi, qualora se ne ravvisi la necessità.
L’elezione a qualsiasi livello degli organi dell’Associazione, regolata dal presente statuto, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal presente statuto. Le cariche inerenti agli organi dell’Associazione non possono essere ricoperte dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi. Dette cariche non possono essere inoltre ricoperte da soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, anche ai sensi del codice deontologico, con l’associazione dei counselor professionisti, ovvero che si trovino in situazioni di incompatibilità, dovute, oltre che alle cause previste dal presente statuto, all’esercizio di attività o a pubbliche o notorie prese di posizione non conciliabili con le finalità dell’associazione e i metodi, stabiliti dal presente statuto, per perseguirle. E’ comunque preclusa l’elezione alle cariche inerenti agli organi dell’Associazione a chi abbia riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione dei counselor professionisti.
Capo II ARTICOLAZIONI TERRITORIALI
ART. 7 - ORGANI REGIONALI
Sono organi regionali:
- il Responsabile Regionale;
- il Segretario/ Tesoriere del Consiglio Regionale;
- In ogni regione, in cui siano associati almeno quindici counselor professionisti, è costituita l’Associazione dei Counselor Professionisti Regionale.
Se il numero dei
counselor professionisti è inferiore a quindici, è costituito un nucleo
il cui rappresentante viene
nominato dal Presidente Nazionale. Gli organi regionali, secondo le loro
rispettive funzioni e attribuzioni svolgono le proprie attività in
materia scientifica, culturale e civile armonizzandole con le scelte e
gli indirizzi decisi a livello nazionale e hanno l'autonomia gestionale
e finanziaria che gli organismi nazionali di volta in volta conferiscono
loro.
ART. 8 - COMITATO REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
Il Comitato Regionale, è
composta da tutti gli aderenti all’associazione dei counselor
professionisti regionale.
Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno.
Esso inoltre:
1. provvede alla nomina del Consiglio regionale;
2. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione dei counselor professionisti regionale in armonia con la linea dell’associazione dei counselor professionisti nazionale.
Il Comitato è convocato mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso é dato, tramite pubblicazione dello stesso sul sito nazionale o altrimenti portato in modo dimostrabile a conoscenza di tutti gli associati.
Il Comitato é regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati, in regola con il versamento delle quote annuali ed in seconda convocazione, con qualsiasi numero d’intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice di voti. Il Responsabile o il Segretario Regionale, verificata la validità dell’assemblea, provvede a far eleggere il Presidente ed il Segretario dell’assemblea stessa.
ART. 9 - CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio regionale è composto da un minimo di due membri ad un massimo di cinque. Si scioglie, comunque, con il decadere del Consiglio Nazionale.
ART. 10 - CARICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Ciascun consiglio elegge nel suo seno il Responsabile ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. In mancanza del Responsabile, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione ed, a pari anzianità, il più anziano di età. Le dimissioni o la decadenza di almeno due terzi dei Consiglieri comportano la decadenza dell’intero Consiglio. La decadenza del Consiglio provoca, entro quarantacinque giorni, la convocazione della Comitato regionale degli associati per nuove elezioni.
ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio Regionale ha le seguenti attribuzioni:
1. promuove relazioni, contatti e laboratori tra i soci
2. si adopera per l’osservanza delle regole stabilite dalla deontologia professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;
3. si adopera per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per l’indipendenza dell’associazione dei counselor professionisti;
4.
deferisce
all’autorità competente secondo il presente statuto gli iscritti
assoggettabili a procedimenti disciplinari;
interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le
contestazioni che sorgono, in dipendenza dell’esercizio professionale,
tra gli associati all’associazione;
5. delibera le convocazioni del Comitato Regionale;
ART. 12 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Il Responsabile dell’associazione dei counselor professionisti regionale convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta l’anno. Il Responsabile deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Responsabile. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Responsabile. Il verbale è sottoscritto dal Responsabile.
ART. 13 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l’anno per morte, dimissioni, decadenza o per altre cause, il Responsabile provvede di volta in volta con la nomina a consigliere dell’iscritto che nelle ultime votazioni fatte risulti il primo dei non eletti. Tutti i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale. Nel caso che il numero dei consiglieri sostituiti complessivamente superi i due terzi dei componenti il Consiglio Regionale, il Responsabile deve, entro quarantacinque giorni, convocare il comitato per l’elezione dell’intero Consiglio.
ART. 14 - DELEGATO REGIONALE
Nelle regioni nelle quali non ci siano almeno quindici counselor professionisti, come previsto dal presente Statuto, non esiste il Consiglio Regionale, un Delegato Regionale che rappresenta l’associazione nei rapporti con l’autorità giudiziaria ed amministrativa è nominato dal Presidente Nazionale.
ART. 15 - RESPONSABILE REGIONALE
Il Responsabile Regionale
1) convoca e presiede il Consiglio;
2) convoca le assemblee;
3) cura l’ordinaria amministrazione e l’esecuzione dei provvedimenti d’urgenza attinenti ad atti e provvedimenti che, successivamente, dovranno essere ratificati dal Consiglio Regionale.
ART. 16 - SEGRETARIO/TESORIERE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Il Segretario/Tesoriere del Consiglio regionale, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Comitato e del Consiglio regionale e coadiuva il Responsabile Regionale ed il Consiglio regionale nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’associazione regionale cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio regionale; cura la eventuale gestione della cassa, ne tiene idonea contabilità ed effettua le relative verifiche;
Capo III ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
ART. 17 - ORGANI NAZIONALI
Sono organi nazionali:
- l’Assemblea Nazionale degli Associati;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- i Vice Presidenti Nazionali;
- il Segretario del Consiglio Nazionale
- Il comitato tecnico- scientifico
- la commissione deontologica
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
ART. 18- ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione dei counselor professionisti ed è organo sovrano dell’associazione stessa. L’Assemblea si riunisce almeno una volta ogni anno e delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’ associazione dei counselor professionisti, anche mediante l’elezione del Presidente Nazionale e l’approvazione del programma da lui presentato.
Essa inoltre:
- provvede alla elezione del Presidente e del Consiglio Nazionale;
- delibera sulle proposte relative a modifiche al presente Statuto con il voto favorevole di almeno il 50% più uno degli associati;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della associazione dei counselor professionisti e la devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati.
ART. 19 – CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare; l’avviso é pubblicizzato sul sito internet ed eventualmente sugli organi di stampa dell’ associazione dei counselor professionisti. Possono partecipare all’Assemblea tutti gli associati, esclusi i sospesi dall’associazione. Ai fini del computo delle presenze e delle espressioni del voto nelle assemblee, nonché ai fini del diritto di voto, si considerano associati solo i soggetti che siano in regola con il versamento delle quote sociali e delle altre somme eventualmente dovute all’ associazione dei counselor professionisti in relazione all’anno solare nel quale l’assemblea si svolge;.
L’Assemblea é regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati, in regola con il versamento delle quote annuali nazionali, ed in seconda convocazione, con qualsiasi numero d’intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice di voti. Ogni associato ha diritto al voto. Il Presidente regionale è legittimato a esprimere il voto di ciascun iscritto della sua regione che non sia presente all’Assemblea purchè l'iscritto non abbia legittimamente delegato qualcun altro. Ciascun presidente regionale può delegare qualsiasi associato, anche appartenente a una diversa regione, a esprimere i voti che gli spetterebbero. Ciascun associato può ricevere un numero illimitato di deleghe da parte di presidenti regionali. La delega deve risultare da atto scritto. Non è ammesso il conferimento di delega che vincoli il delegato a votare in modo stabilito su alcuno dei punti sottoposti a votazione.
ART. 20 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale dell’ associazione dei counselor professionisti ha sede nella città di residenza del Presidente Nazionale in carica. Esso è formato, oltre che dal Presidente nazionale, da un numero di componenti variabile secondo la consistenza numerica degli associati all’ associazione dei counselor professionisti, risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente all’elezione del Consiglio Nazionale, e comunque da un minimo di sette ad un massimo di quindici, escluso il presidente. I membri del Consiglio Nazionale, che sono rieleggibili nei limiti di quanto stabilito nel presente Statuto, durano in carica cinque anni; la decorrenza della nomina si computa dalla data dell’insediamento. Fino all’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, che sarà effettuato entro trenta giorni dalle elezioni rimane in carica il Consiglio Nazionale uscente.
ART. 21 - CANDIDATURE E MODALITA’ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
I consiglieri componenti il Consiglio Nazionale sono eletti dall’Assemblea degli associati contemporaneamente all’elezione del Presidente Nazionale dell’ associazione dei counselor professionisti. L’Assemblea degli Associati, ove sia convocata, anche in via esclusiva, per l’elezione del Consiglio Nazionale, è validamente costituita col rispetto delle disposizioni del presente Statuto. Ciascun candidato Presidente Nazionale presenta una lista di candidati consiglieri nazionali, collegata alla propria candidatura, in numero pari alla metà, arrotondata all’unità inferiore, dei componenti assegnati al Consiglio Nazionale in base al numero degli associati, secondo le disposizioni del presente statuto. I consiglieri componenti il Consiglio Nazionale, in numero pari ai componenti assegnati al Consiglio Nazionale in base al numero degli associati, secondo le disposizioni del presente statuto, sono eletti:
a) per la metà, arrotondata all’unità superiore, nelle persone dei candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti personali per scrutinio segreto;
b) per la metà, arrotondata all’unità inferiore, unitamente al Presidente Nazionale, nelle persone dei soggetti indicati nella lista presentata dal candidato Presidente unitamente alla candidatura;
In caso di parità di
voti tra candidati da eleggere ai sensi della precedente lettera a) è
preferito il candidato più anziano per iscrizione, e, tra coloro che
abbiano uguale anzianità d’iscrizione, il maggiore di età. Al termine
delle operazioni di voto, comunque non oltre tre ore dall’inizio delle
operazioni di voto, dopo
aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti
nella sala, il Presidente della Assemblea dichiara chiusa la votazione e
procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio,
assistito dal Segretario dell’assemblea e da due scrutatori da lui
scelti prima della votazione tra gli elettori presenti. Ultimato lo
scrutinio, Il Presidente dell’Assemblea ne dichiara il risultato e
procede alla proclamazione degli eletti. I risultati dell’elezione sono
poi pubblicati sulla stampa di categoria ovvero sugli organi di stampa
ovvero sul sito internet dell’ associazione dei counselor professionisti.
ART. 22 – SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Le dimissioni o la decadenza di almeno due terzi dei consiglieri comportano la decadenza dell’intero Consiglio Nazionale.
Entro novanta giorni dallo scioglimento del Consiglio, il Presidente convoca l’Assemblea Nazionale degli associati per nuove elezioni.
ART. 23 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale:
1. dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e regolamento che interessano la professione;
2.
coordina e
promuove l’attività dei Consigli Regionali per favorire le iniziative
intese al miglioramento
ed al perfezionamento professionale;
3. designa i rappresentanti dell’associazione presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
4. determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli associati;
5. formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza e il codice deontologico professionale;
6. nomina i probiviri e il revisore contabile;
7. riceve periodicamente il resoconto dell’attività compiuta dal Presidente;
8. ratifica gli atti compiuti dal Presidente Nazionale in circostanze che richiedano tempestivo intervento senza che sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio Nazionale.
ART. 24 - RIUNIONI CONSILIARI
Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritiene opportuno e, comunque, almeno una volta all’anno. Deve inoltre convocarlo valutata la richiesta scritta e circostanziata di almeno la metà più uno dei componenti. La convocazione ha forma libera. Per la validità delle adunanze del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nel registro e, in caso di pari anzianità, il maggiore per età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e quello del Presidente, o di chi ne fa le veci, è preminente in caso di parità. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 25- NOTIFICAZIONI DELLE DECISIONI
Le decisioni del
Consiglio Nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati
ed al Consiglio Regionale.
ART. 26 – DECADENZA, DIMISSIONI, SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ DI
RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLIERE NAZIONALE.
In caso di decadenza, dimissioni o sopravvenuta impossibilità di ricoprire la carica o esercitarne le attribuzioni, salvo il caso di scioglimento, il consigliere mancante viene sostituito da altro consigliere nominato dal Presidente, se è venuto a mancare un consigliere di nomina presidenziale, o mediante nomina a consigliere del candidato non eletto nell’ultima elezione del Consiglio Nazionale che abbia riportato il miglior risultato in detta elezione, ovvero, in mancanza di candidati non eletti in detta occasione, mediante cooptazione del Consiglio.
ART. 27- PRESIDENTE NAZIONALE: FUNZIONI E ATTRIBUZIONI
Il Presidente Nazionale
1.
ha la
legale rappresentanza dell’ associazione dei counselor professionisti e
di tutte le articolazioni territoriali;
convoca e presiede il Consiglio e convoca le assemblee, presiedendole
ove non sia nominato un altro presidente, se previsto;
2. promuove, cura e dirige l’attuazione del programma gestionale dell’ associazione dei counselor professionisti
3. provvede all’ordinaria amministrazione, all’adozione ed all’esecuzione di quanto necessario in relazione ad atti che, successivamente, dovranno essere ratificati dal Consiglio Nazionale;
4. svolge le funzioni che il Consiglio Nazionale e l’Assemblea degli associati gli delegano;
5. cura e promuove l’esecuzione e l’adempimento delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea degli associati;
6. esercita ogni altra funzione che non sia espressamente riservata ad altri organi dell’ associazione dei counselor professionisti.
Il Presidente Nazionale cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, al Consiglio Nazionale.
ART. 28 - MODALITA’ DI CANDIDATURA ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE.
Il Presidente nazionale dura in carica cinque anni e viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea degli associati. Il candidato presenta una lista di candidati alla carica di consigliere nazionale, composta di associati all’ associazione dei counselor professionisti, in numero pari alla metà, arrotondato all’unità inferiore, dei componenti assegnati al Consiglio Nazionale in base al numero degli associati, secondo le disposizioni del presente statuto. I componenti la lista diventano componenti del Consiglio Nazionale nel caso in cui il candidato Presidente Nazionale che li ha proposti sia eletto alla carica.
ART. 29 – VICE PRESIDENTE NAZIONALE
Il Vice Presidente Nazionale ha funzioni vicarie. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente Nazionale in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento all’esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni, decadenza o sopravvenuta impossibilità di ricoprire la carica o esercitarne le attribuzioni da parte del Presidente, il Vice Presidente indice immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dal sopravvenuto evento impeditivo, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Vice Presidente.
ART. 30 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Segretario del Consiglio Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale su designazione del Presidente Nazionale. Il Segretario del Consiglio Nazionale:
1. svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
2. coadiuva il Presidente Nazionale ed il Consiglio Nazionale nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione nazionale;
3. cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Nazionale;
4. cura e supervisiona la gestione delle comunicazioni ufficiali degli atti.
ART. 31 - REVISORE DEI CONTI
La gestione economico-finanziaria dell’ associazione dei counselor professionisti a livello nazionale è controllata, qualora ce ne sia la necessità, da un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all’apposito Albo professionale, nominato dall’Assemblea degli associati o, in mancanza, dal Consiglio Nazionale.
ART. 32 IL COMITATO TECNICO- SCIENTIFICO.
Il Comitato Tecnico- Scientifico è diretto dal Responsabile del Comitato Tecnico- Scientifico, eletto dall’assemblea su proposta del Presidente. Può avvalersi dell’aiuto di altri soci su sua richiesta in merito a bisogni specifici.
Ha le seguenti funzioni:
1. aggiornarsi e prendere parte ai progressi della definizione e dell’epistemologia professionale di counselor
2. Promuovere laboratori tra i soci sugli argomenti della professione (tutela, definizione professionale, aggiornamento, certificazione, assicurazione, e gli argomenti emergenti)
3. Promuovere l’attuazione di una banca- dati dei counselor, accessibile anche tramite il web
4. Promuovere e diffondere presso i soci l’uso della PEC (posta elettronica certificata).
5. Predisporre centri di informazione e documentazione a servizio dei soci.
6. Promuovere l’aggiornamento
Il comitato ha funzioni consultive per gli organi dell’associazione.
ART. 33 LA COMMISSIONE DEONTOLOGICA
La Commissione Deontologica è composta da tre soci meritori, nominati dal consiglio nazionale. Essa ha le seguenti funzioni:
a) far rispettare il Codice Deontologico agli associati, anche mediante gli strumenti sanzionatori di invito, richiamo e sollecito.
b) apportare miglioramento al Codice Deontologico rendendolo sempre attuale e fruibile
c) sviluppare i criteri di rispetto dell’utenza e della tutela del cliente
ART. 34 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
L’Assemblea degli Associati elegge il Collegio dei Probiviri, scegliendoli anche tra i non associati; in tal caso, la scelta deve essere motivata da ragioni di particolare competenza o meritevolezza. Il collegio dei probiviri ha competenza per i giudizi disciplinari nei confronti degli associati sulla base del codice deontologico dell’Associazione. Nei procedimenti svolti innanzi il Collegio dei Probiviri è assicurato l’effettivo e incondizionato esercizio del diritto di difesa. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dura in carica cinque anni, viene eletto contemporaneamente al Consiglio Nazionale e decade nel caso di scioglimento di questo. I componenti effettivi nominano in seno al collegio un Presidente e un Vice Presidente. Il Collegio ha competenza di primo grado in tutti i procedimenti disciplinari avverso gli associati dell’ associazione dei counselor professionisti. Il Collegio adotta un proprio regolamento interno di procedura. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero del Vicepresidente, ogni qualvolta vi siano argomenti di sua competenza da trattare. Prima di ogni adunanza, il Collegio nomina un Segretario, che cura la verbalizzazione. Innanzi al Collegio dei Probiviri, la funzione di promotore di giustizia è svolta da un soggetto indicato dall’organo che ha promosso il procedimento avanti al Collegio stesso.
ART. 35 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Gli esercizi
dell’Associazione dei counselor professionisti, si chiudono al 31
dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio
preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno
il Consiglio Nazionale è convocato per la predisposizione del bilancio
consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’anno
in corso da sottoporre per
l’approvazione. I bilanci debbono restare depositati presso la sede
dell’Associazione dei counselor professionisti nei quindici giorni che
precedono il Consiglio convocato per la loro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro
lettura.
TITOLO III – IL PATRIMONIO E LO SCIOGLIMENTO
ART. 36 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE DEI COUNSELOR PROFESSIONISTI
Il patrimonio dell’Associazione dei counselor professionisti, è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per il raggiungimento dei suoi scopi l’associazione dispone delle seguenti entrate:
1. versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione dei counselor professionisti;
2. redditi derivanti dal suo patrimonio;
3. introiti realizzati per lo svolgimento della sua attività.
Il Consiglio Nazionale ed i consigli regionali, limitatamente alle proprie attribuzioni, stabiliscono le quote di iscrizione annuale. L’adesione all’associazione dei counselor professionisti non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento delle quote annue di iscrizione. E’, in ogni caso, facoltà degli aderenti dell’ associazione dei counselor professionisti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti di qualunque genere e a qualsiasi titolo effettuati non sono rivalutabili né rimborsabili, non creano diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi. All’ associazione dei counselor professionisti è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ associazione dei counselor professionisti stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge. E’ inoltre in ogni caso vietata la restituzione delle quote di iscrizione già versate.
ART. 37 – SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE DEI COUNSELOR PROFESSIONISTI
L’Assemblea Nazionale delibera lo scioglimento dell’associazione dei professionisti con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli Associati. In caso di scioglimento dell’ associazione dei counselor professionisti l’Assemblea Nazionale darà mandato al Consiglio Nazionale di nominare un liquidatore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, Legge 23/12/96 n. 662, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe o per fine di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO IV – L’ELENCO E IL REGISTRO DEI COUNSELOR PROFESSIONISTI
ART. 38 - L’ELENCO E IL REGISTRO
Il Consiglio Nazionale, per il tramite degli uffici della Presidenza Nazionale, custodisce e aggiorna il registro dei counselor professionisti e il registro dei sostenitori, procedendo, almeno una volta l’anno, alla revisione e all’aggiornamento di essi, nonché alle variazioni occorrenti in base alle norme dello Statuto e di ogni altro atto normativo inerente. L’elenco e il registro devono contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza e l’indirizzo del domicilio professionale degli associati, nonché la data di iscrizione e le quote versate. I nuovi associati entrano a far parte del registro dei counselor professionisti. Durante il periodo di iscrizione al registro i counselor professionisti potranno migliorare le proprie competenze professionali nei vari settori operativi.
ART. 39 - ASSOCIATI.
Possono essere iscritti all’associazione i singoli counselor professionisti che:
1. siano cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero possedere un domicilio professionale in uno di essi;
2. godano del pieno esercizio dei diritti civili
3. abbiano conseguito il diploma di counselor
4. assolvano all’obbligo della formazione permanente
5. abbiano nel loro bagaglio formativo gli elementi di conoscenza e di professionalità coerenti con gli standard internazionali di NBCC-I, EAC ed EBCC.
6. intendano avvalersi degli strumenti dell’ associazione dei counselor professionisti
7. siano interessati alla promozione degli scopi dell’associazione
8. siano in regola con il pagamento della quota associativa
Gli associati saranno iscritti nel Registro dei Counselor Professionisti. Per la sua articolazione si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento dell’associazione
ART. 40 - SOSTENITORI NON ASSOCIATI
L’associazione dei counselor professionisti potrà tenere un elenco dei sostenitori non associati e dunque senza diritti partecipativi (Enti, Associazioni, singoli cittadini e allievi delle Scuole di counseling, ecc..) che con il loro sostegno (anche economico da un minimo di 10 euro), cooperino con gli scopi dell’ associazione dei counselor professionisti.
ART. 41– DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DEI COUNSELOR PROFESSIONISTI
Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal presente Statuto, intendono esercitare la libera professione possono iscriversi all’ associazione dei counselor professionisti. La domanda di iscrizione è presentata alla segreteria nazionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto. Il rigetto della domanda di iscrizione può essere pronunciato dal Consiglio Nazionale; ove debba essere motivato con ragioni di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente e a lui trasmesso con raccomandata o PEC.
I ricorsi avversi all’ingresso dei nuovi associati di cui sopra dovranno essere presentati al Consiglio Nazionale entro trenta giorni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Consiglio Nazionale deciderà in merito nella prima seduta utile.
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 42 - LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in Materia di Enti, contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, nel libro V del Codice Civile.
